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Articolo 38 del PNRR: considerazioni e riflessioni

Scritto da Pier Camillo Falasca | 14/05/24 10.23

Il 23 aprile 2024, il Senato italiano ha convertito in via definitiva in legge il decreto-legge cosiddetto PNRR-bis, approvato dal Consiglio dei ministri del 2 marzo 2024.Il DL contiene misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e segue una serie di misure legislative precedenti finalizzate ad accelerare e semplificare la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, comprese quelle relative alla gestione delle risorse europee e alla revisione dei piani di investimento nazionali complementari.

Un articolo chiave del decreto è l’articolo 38, che istituisce e disciplina il Piano Transizione 5.0, l’evoluzione di Industria 4.0.

La finalità della misura è sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese italiane. In particolare, l’articolo in questione istituisce un nuovo credito d’imposta per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, che negli anni 2024 e 2025 effettuino nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione capaci di conseguire una riduzione dei consumi energetici. 

L’aspetto che più ci interessa è il comma 5 dell’articolo 38, il quale specifica che - nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici - sono agevolabili anche le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Tali spese per la formazione sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni (individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto).

Più nello specifico, il credito d’imposta è riconosciuto - secondo quanto previsto al comma 7 - nella misura del 35 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Ancora, la misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata:

  1. al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 (https://temi.camera.it/leg18/post/allegati-a-e-b-legge-di-bilancio-2017.html )

  2. al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4.

In sintesi, condizione fondamentale per l’accesso ai crediti d’imposta Transizione 5.0 sarà dunque il conseguimento di un risparmio in termini di minori consumi energetici a seguito degli investimenti, con le spese per la formazione agevolabili solo se “serventi” allo scopo di cui sopra. C’è una buona e una cattiva notizia in questo. La buona è che a differenza delle prime intenzioni del governo, la formazione non è stata esclusa dagli interventi agevolati. La cattiva notizia è l’eccessivo appiattimento di Transizione 5.0 sull’obiettivo dei consumi energetici. Per quanto fondamentale per il futuro della nostra società e del nostro sistema produttivo, l’obiettivo della sola riduzione dei consumi energetici rischia di distorcere i percorsi di innovazione delle imprese e penalizzare quelle che, invece, avrebbero voluto più nettamente puntare sulla formazione e riqualificazione del proprio personale. Peraltro, in ottica europea, Industry 5.0 è fortemente ispirata a una filosofia “human centric”, in un’epoca in cui la sfida cruciale è adeguare sempre più il lavoro umano all’emersione dell’intelligenza artificiale.

Anche per questo motivo, poco si comprende la ragione per cui la formazione è agevolabile solo se connessa agli investimenti materiali e non in quanto tale, essendo essa stessa un investimento. Tutto molto poco “human centric”.

Detto questo, tra buone e cattive notizie, buona Transizione 5.0 a tutti.